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lo Psichiatra Marco Bonetti, non è uno psichiatra
franzauker2 replied to scallywag's topic in .: Tolleranza Zero :.
Guarda, primo risultato google https://www.ccdu.org/tso/trattamento-sanitario-obbligatorio Legge 13 maggio 1978, n. 180 " Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133. Art. 1 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico. Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale. Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali. Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma. Art. 3 Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale. Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato. Art. 5 Tutela giurisdizionale. Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione. Art. 6 Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero. In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7. Art. 7 Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali. Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali. E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche. Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri. I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle province di Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo. Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri. Art. 8 Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3. Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 3. L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera. Art. 9 Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici. Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. Art. 10 Modifiche al codice penale. Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: "di alienati di mente". Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi di mente o". Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o". Art. 11 Norme finali. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Data a Roma, addì 13 maggio 1978 Leone - Andreotti - Bonifacio - Anselmi Visto, il Guardasigilli: Bonifacio- 84 replies
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- Pscichiatra Marco Bonetti
- non è uno psichiatra
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lo Psichiatra Marco Bonetti, non è uno psichiatra
franzauker2 replied to scallywag's topic in .: Tolleranza Zero :.
Terrone drogato, te l'hanno già spiegato 1000 volte il perchè. E' solo che, non piacendoti la risposta, riproponi sempre la domanda come un idiota. Palesemente il sindaco, pur essendo in teoria il responsabile ultimo della sanità, se ne frega, e così il giudice. Vale il referto degli psichiatri. Se ritengono che sei da mortadellare, ti mortadellano. Perchè ti hanno ritenuto così? Da quanto farfugli il Bonetti te l'ha spiegato, ovvero che eri agitato, straparlavi, immagino anche gridando e sbraitando. A quel punto cosa si fa? 1) ti si spara 2) ti s'incula, ma sarebbe servito il morsello nelle vicinanze 3) ti si mortadella. E, soprattutto, non credo affatto che tu non abbia nessun referto in mano. Di sicuro ce l'hai, ma nuovamente non ti piace, e quindi fai di nuovo cagnara sperando che il contenuto muti. Esattamente come continui con la menata del Bonetti che è un otorino, mentre in realtà ti sei sbagliato trovando su internet il curriculum di un omonimo. Eppure continui... continui... Perchè sei un iDrughèd, ovvio. PS forse lo sono pure io a scrivere sempre le stesse cose, sembra di essere in Matrix- 84 replies
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- Pscichiatra Marco Bonetti
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Ho mancato la "chicca". Certo... Morselli non sai un cazzo, ma proprio niente... Anche solo per avere una informazione facemerda bisogna smuovere mari e monti, e non è neppure detto che arrivi. Di nuovo parli di cose di cui non hai conoscenza diretta. Gli ammericanni del mondo internet se ne sbattono i coglioni delle leggi italiane (e pure UE), esattamente come noi ce ne freghiamo di quelle USA. Perfino se hanno filiali europee, e perfino sedi fisiche in Italia. Perchè sono tutti dipendenti (una manciata) italiani, che possono essere fanculizzate nel giro di 15 secondi. Se ne strasbattono, non "se ne sbattono". Si cacano sotto solo, ed esclusivamente, per le corti USA. Ma tu non lo sai. Vabbè.
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Perché manca il vantaggio. Se va spiegato e non sei fazioso, allora sei tonto :D Non c'è nulla che mi imbarazza nella mia bolletta della luce, ma non la mando ad uno sconosciuto senza che in qualche modo mi convenga farlo. Tu lo faresti? Perché ti imbarazza, oppure perché non ci troveresti un motivo? Guarda, se vuoi la mia bolletta della luce per 10 euro te la mando immediatamente. Cazzaro che non sei altro. Ti sembra un vantaggio da poco? 10 euro? Per te è quasi un anno di lavoro (quello onesto, intendo, non quello troiologico). Vabbè rilancio a 11 euro. Adesso non hai proprio più scuse...
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Bene, ora lo spazio è maggiore per fare le annotazioni, anche se in realtà la congettura di Tanyama-Shimura quasi certamente prova l'abbaglio di chi sappiamo noi. 1) gmail. Morselli vuoi usarla? Cazzi tuoi. Chi te lo nega? Certo poi non frignare come il tizio all'inizio del thread se ti arriva la GdF in casa su segnalazione di Google per sfruttamente della prostituzione e così via 2) multe. E' notorio che M$ è andata in malora per la multa. Se n'è sbattuata i coglioni. Esattamente come se n'è sbattuto i coglioni il buon Bernie di pagare 100 milioni di euro in contanti per chiudere un processo. Per te sono cifre iperboliche. Per altri sono solo marketing. Ovvero una spesa necessaria per attività monopolistiche. Pagare 1 miliardo per guadagnarne 50? Certo, anche domani. Non capisci un cazzo di affari, ma è ovvio 3) pgp. Cazzi tuoi se hai solo contatti di bimbiminkia o troie, c'è anche chi li ha con mezzo mondo, dove si usa pgp (a differenza dell'italiota) con regolarità Mai scritto. Quello che nego è che l'utonto (o il dingotennico) consideri minimamente tutto ciò. L'utonto mai e poi mai leggerà nulla di quanto sta accettando, limitandosi a cliccare "OK" a qualsiasi puttanata Google o Facebook scriva. Esattamente come l'utonto firma qualsiasi modulo privacy o contratto bancario e così via. Quindi la consapevolezza dell'utonto esiste in teoria (nel mondo iperuranico di morselli), ma in realtà ciò non accade. In sostanza, e sfido chiunque a contestare, ritengo che praticamente tutti, se non proprio tutti, se ne freghino, limitandosi a pensare "che fico, è gratis, lo usano tutti, è comodo... lo prendo pure io!!!!" (nel culo)
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per il resto ho il cellulare non ho voglia di smerdarti ora. domani.
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offro 10 euro per le email. ecco il tuo vantaggio, cazzaro la risposta è banale: fortunatamente non ho clienti bimbininkia che usano gmail. riguardo a pgp si installo direttamente enigmail ai clienti. se vedessi una mia email noteresti la. chiave pubblica. anzi le chiavi pubbliche dai tempi dei tempi. bene torniamo al punto offro 10 euro per le email. integre con indirizzi e tutto. andata?
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mi sono perso quale è il punto più importante?
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E' tutto un equilibrio sopra la follia
franzauker2 replied to TILTaccitua's topic in .: Il MaN1[0Mì0!!!!! :.
Cribbio... penso di essere ormai il solo al mondo (oltre a Giovanardi) a non aver mai cannato! La cosa più simile che mi sia capitato è salire in auto di un cannaiolo, con forte e dolciastro odore. Conta? Hai rosicato. -
Sì, infatti è stranoto che micromerda e intel hanno chiuso baracca.O meglio, se ne sono fottuti alla grande. L'antitrust non serve a niente, men che meno con riferimento alla privacy Sei proprio idiota.Quali leggi? Come fai ad applicare le leggi italiote a "qualcuno" che non si sa neppure dove sia? E gli utenti sono per definizione inconsapevoli. Ma questo è il far west. Certo, si chiama "il dingometodo".Ovvero non so nulla, non faccio nulla, credo che qualcuno regali qualcosa al mondo, e così - per evitare ogni fatica - mi limito a dire SI' a qualsiasi richiesta. Salvo poi, nel caso, pentirsi. Quando spesso è troppo tardi. OK.Quindi posta pure tutti i tuoi messaggi email, inviati e ricevuti, del 2014. Abbiamo detto che non ti frega nulla, no? Ti do io lo spazio dove caricarli. Se non sei capace (cosa non da escludere) mi offro volontario per fare io il lavoro. Vediamo se sei davvero così trasparente come affermi. Non ho idea se uso davvero le mail, e di certo sono sia cazzaro che paranoico. Anzi sono ILCAZZARO ™ BY IRISOLUTORI Comunque datti da fare con le tue email. Coraggio... su... hic Rhodus, hic saltaPoi rivediamo la classifica dei cazzari
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1) perchè, se non lo fosse? Cosa si può fare oggettivamente? Nulla 2) perchè, se non lo fossero? Cosa potrebbero oggettivamente fare? Nulla Morsè, nel mondo dei dingoidioti, di google, di facemerda, dei bitmerda... cosa pretendi? La privacy? :folle: :folle: :folle: :folle: :folle: :folle: :folle: :folle:
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Io, per esempio, è molto comodo come backup, ma non sono idiota, sono consapevole, tu non lo fai perché avrai qualcosa da nascondere, qualcosa di cui ti vergogni, che pensi ti potrebbe mettere in imbarazzo o nei guai. Io no, nelle mie mail non c'è mai nulla di cui non sarei pronto in qualunque momento a prendermi la responsabilità. Se Google le legge non mi crea il minimo problema, anzi... L'importante è che la gente sappia e decida. Gli idioti ovviamente vanno informati e difesi. Pensa che mi vergogno così tanto che uso addirittura pgp E sì, sei manifestamente idiota. Dare i propri dati a qualcuno, che non sai chi è, e che ne può fare quello che vuole, è idiota. Certo, ci son tanti che adottano comportamenti idioti. Tipo fumare. O bere red bull. O bere cocacola light misto a piscio di cane. Scrivere su isle. EDIT: giusto per curiosità, quanti manderebbero cartoline con scritti sopra i cazzi propri, invece di buste? Cosa c'entra l'assumersi la responsabilità? Sei costretto ad assumertela, in ogni caso. Non è una tua gentile concessione. E' un tuo obbligo La versione brevissima è: usi qualcosa di non sai chi, vieppiù gratuitamente? Ecchecazzopretendi?
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IMHO ci sono una serie di punti da tenere in considerazione, come ad esempio 1) c'è un diritto costituzionale violato. e si dimostra che anche le macchine "leggono" la corrispondenza e dal punto di vista degli effetti pratici, non esiste una distinzione tra "scansione automatica" e "lettura" 2) come la mettiamo con la esenzione di responsabilità della piattaforme ? adesso hannon dimostrato di potedr individuare reati, possono invocare esenzione di responsabilita' ? e poi, sarà legittimo chiedere altrettanto a soggetti che tecnicamente "potrebbero", ma non hanno i mezzi economici per attuare questo spionaggio di massa ? 3) possono nascere comportamenti deviati, tipo tizio che manda regolarmente a sempronio mail illegali senza che sempronio le abbia richieste e per questo sempronio finisce denunciato e indagato (e poi vai a dire che era innocente) 4) pedopornografia e' esecrabile. in alcuni paesi anche la pornografia lo è. e in alcuni paesi anche una donna che si mostri senza velo lo è. quale è la cutlura applicabile ? 5) pedopornografia è un reato abietto. anche lo stupro. e il sequestro. e il tentato omicidio. e il ricatto. e l'aggressione. e la truffa e... dove si traccia la linea ? lo decide una società privata quale è il bilanciamento etico che determina il punto in cui lo spionaggio di massa fa scattare la denuncia ? 6) nel momento in cui si ammette che un sistema possa esaminare il payload di una mail (e gli header per fini diversi dalla semplice delivery), come sapere fin dove tale processing si spinge ? contratti ? offerte commerciali ? bozze di brevetti ? disegni di legge ? ispezionare un pezzo di codice che fa istradamento è una cosa, un pezzo di codice che dipende da un DB di "impronte" che è "vivo", è praticamente impossibile. 7) ho solo io la percezione che Google stia progressivamente assomigliando ad una sovra-autorità, privata, sovranazionale ? Idiota 1) non c'è nessun diritto costituzionale, lo perdi non appena ti affidi a qualcuno che della tua costituzione se ne frega. Inoltre il servizio è gratuito => nessun diritto 2) certo che possono fare ciò che vogliono 3) hai dato un'idea a servern 4) quella che decide google 5) quella che decide google 6) si spinge fino a "tutto". Sei te che dai i tuoi dati a google. Se te che glieli regali. Cazzi tuoi per quello che ci fa 7) no, ho solo la percezione che i bimbiminkia, attratti dalla gratuità, sono pronti a dar via anche il culo. come per facebook etc. Addirittura qualche idiota fa scaricare a google le mail di altri account
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E' tutto un equilibrio sopra la follia
franzauker2 replied to TILTaccitua's topic in .: Il MaN1[0Mì0!!!!! :.
Nuoooooo... non tirar fuori certe cose... sennò poi bisognerebbe pigliare davvero il modello standard e spiegare cosa è, e non è, il mitico higgs... (o cosa dovrebbe essere) -
E' tutto un equilibrio sopra la follia
franzauker2 replied to TILTaccitua's topic in .: Il MaN1[0Mì0!!!!! :.
E tu rispondi alle mie, sempre per cortesia... Vorrei capire meglio sto coso... Ah, se ci fosse Franz. OK, se ci fosse Franz non servirebbe a un cazzo, ma andava detto Una delle stranezze è che è un sistema chiuso: Le microonde rimbalzano dentro il sistema chiuso e spingono contro la parte più grande, producendo una spinta in avanti. Spiegazione: la velocità relativistica di queste microonde fa si che il sistema non sia chiuso... ???!!! Le che spingono coooosaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Morsè urge faccina con doppio facepalm